Fallisce la società di gestione dell’aeroporto di Scalea, Comune fa domanda di ammissione al passivo

Una veduta dall'alto dell'aeroporto di Scalea, fonte foto: La Repubblica

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Fallisce la società di gestione dell'aeroporto di Scalea, Comune fa domanda di ammissione al passivo

«Che dire… qualche anno fa tutti a riempirsi la bocca dell’ “aeroporto di scalea”. Sfilate su sfilate, finanziamenti e “magna magna” ed ecco qui… la società fallisce, il gruppo Barbieri finisce in un’indagine e le cattedrali nel deserto rimangono a testimonianza della politica fallimentare calabrese!» Lo spiega bene Renato Bruno, consigliere di minoranza del Comune di Scalea, quello che sta avvenendo in queste ore a conclusione di un’annosa questione mai risolta.

 

Con la delibera di giunta 0823/2018 n. 92 (clicca QUI per leggere il documento) il Comune di Scalea rende noto che in seguito alla comunicazione del fallimento della società che gestisce l’aeroporto, la “Aeroporto Scalea Srl“, risalente al 7 febbraio scorso ma comunicato il 24 maggio dal curatore, fa domanda di ammissione al passivo. In altre parole, il Comune di Scalea, che vanta un credito dalla “Aeroporto Scalea Srl”, chiede di recuperare le somme attingendo dai beni o dai residui passivi della stessa.

L’udienza di verifica dello stato passivo della ditta è già stata fissata per il prossimo 18 settembre, mentre l’avvocatura comunale dovrà farne pervenire domanda entra il 18 agosto 2018.

Il documento ricorda, inoltre, che con la delibera n° 128 del 7.9.2017 erano stati risolti in danno i contratti di appalto sia con la società poi fallita, sia con l’altra, la “Barbieri Costruzioni Srl“, per gravi inadempienze delle stesse.

 

COS’È L’AMMISSIONE AL PASSIVO

È la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento.
La domanda è tempestiva quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita (fonte: http://www.tribunale.torino.giustizia.it)

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