Ormeggi e custodia barche, il Tar Calabria sospende i provvedimenti del Comune di Praia a Mare

Di seguito le riflessioni di Italia Nostra sulla vicenda in un comunicato stampa

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Ormeggi e custodia barche, il Tar Calabria sospende i provvedimenti del Comune di Praia a Mare

Ci risiamo: dopo la sentenza  del luglio 2016, nuovamente il Tar Calabria sospende  i provvedimenti del Comune di Praia a Mare. Abbiamo appreso che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima, con decreto pubblicato  l’11 luglio 2018 ha sospeso l’Ordinanza n. 26 del 05.06.2018 del comune di Praia a Mare riguardante “Specchi d’acqua allo scopo di ormeggi e custodia”. Il tribunale amministrativo ha stabilito che la gestione dei beni demaniali non può essere oggetto di disciplina attraverso lo strumento dell’Ordinanza, come ha fatto il Sindaco del Comune di Praia a Mare, in quanto il presupposto di questa è un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità. Italia Nostra aveva da subito evidenziato tale aspetto e stigmatizzato che buona parte delle decisioni contenute nell’Ordinanza fossero materia riservata al Piano Spiaggia di cui il comune è mancate, da approvare con tutti i crismi delle procedure previste.

 

Ma la vicenda innescatasi il 5 giugno 2018 ha molti aspetti ancora non sufficientemente chiari e suscita domande che non possiamo fare a meno di porci e a cui qualcuno dovrà dare risposta. Perché il Comune di Praia a Mare si è deciso ad intervenire  con una improbabile quanto contraddittoria Ordinanza solo il 5 giugno cioè nella fase conclusiva della organizzazione delle strutture, venendo a  limitare appunto il godimento delle stesse?

Questa decisione improvvisa e “fuori tempo” ha una qualche relazione con la iniziativa di Italia Nostra del 27 maggio 2018 tendente a sensibilizzare l’opinione pubblica ed a salvaguardare l’area Sotto Marlane dove è presente una folta colonia di Gigli di Mare tutelati dalla L.R. n. 30/2001 e dalla stessa L.R.  inerente la delega ai comuni in materia di demanio la n. 17/2005? L’area dei Gigli di Mare non andava forse a coincidere con l’area che la Ordinanza n. 26 destinava alla movimentazione delle imbarcazioni per mezzo di grosse macchine sollevatrici?

Se il comune di Praia a Mare aveva realmente intenzione di salvaguardare l’habitat della posidonia dai danni provocati dagli ancoraggi , come specificato nella Ordinanza sindacale , non consentendo gli ormeggi e la custodia dei natanti all’interno dell’area SIC –  Fondali Isola Dino Capo Scalea, perché non lo ha fatto molto prima e nel modo più efficace, lineare, ineccepibile ed inattaccabile, provvedendo ad applicare con un diverso atto amministrativo le Misure di Conservazione approvate con DGR n. 277 del 19 luglio 2016 e con DM  del Ministero dell’Ambiente 27 giugno 2017, ricorrendo agli strumenti che la stessa L.R. n. 17/2005 mette a disposizione? In tali misure di conservazione non è forse specificato a chiare lettere che costituiscono minaccia per l’habitat della Posidonia oceanica gli ancoraggi e gli ormeggi, e quindi è previsto il divieto di ancoraggio e la istallazione di campi boa, mentre per l’habitat della Grotte marine   il traffico al loro interno di natanti ed imbarcazioni a motore? E non è specifico compito dei Comuni applicarle e delle Autorità preposte alla vigilanza farle rispettare?

Perché il Comune di Praia a Mare ha ritenuto  di non costituirsi in giudizio presso il TAR della Calabria pur disponendo di un ufficio legale?

E’ cosa certa invece  che in tutti queste manovre  di inizio estate, il solo concreto effetto prodotto dalla Ordinanza del Sindaco di Praia a Mare è stato  quello dello spianamento  di parte dell’area dei Gigli di Mare con la loro cancellazione  e che il Comune di Praia a Mare, malgrado le disposizioni normative e la  sollecitazioni, non abbia inteso tutelare tale specie protetta benché ve ne fossero tutti i presupposti, caratterizzandosi per la sua deplorevole   inerzia nell’attività di tutela e salvaguardia ritenute dalla stessa Regione necessarie.

Italia Nostra-Sezione Alto Tirreno Cosentino

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