Prevenzione e tutela dei minori in Italia: il buco senza niente intorno

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Prevenzione e tutela dei minori in Italia: il buco senza niente intorno

Abusi sessuali; quale è il reale livello di tutela dei minori in Italia? Secondo noi davvero molto basso, tale da diffidare formalmente il Governo per le gravi inadempienze
 
Di Francesco Zanardi
Lo scorso 19 gennaio la Rete L’ABUSO, per mano del proprio avvocato, Mario Caligiuri,  ha formalmente diffidato il Governo per una serie di gravi inadempienze in materia di tutela dei minori, tra queste anche la prevenzione che, come vedremo, parte anche dalla consapevolezza, ovvero dall’informare la collettività affinché questa possa tutelarsi.
Ed è proprio la consapevolezza l’obiettivo di questo articolo, cercherò di spiegare quali sono le principali falle del sistema in uno Stato come l’Italia che, malgrado abbia sottoscritto e ratificato una miriade tra protocolli, carte dei diritti, convenzioni ecc., dietro le quali dovremmo sentirci più sicuri, quando ne analizziamo l’applicazione scopriamo invece falle notevoli che, come vedremo in alcuni casi, sono addirittura riconducibili all’ingerenza del clero.
Come si struttura una misura preventiva ?
Esiste un primo livello, che non è più o meno importante degli altri, è semplicemente l’obbiettivo prioritario: quello di prevenire e scongiurare che si produca una vittima. Quando la vittima invece c’è, siamo già al secondo livello, ma questo lo vedremo in seguito.
Le norme preventive, che definisco di primo livello, sono quelle che, per esempio, impediscono al medico di continuare ad operare qualora non fosse più in possesso dei requisiti psicofisici per farlo: la finalità è impedire che un soggetto potenzialmente a rischio possa nuocere al paziente. Stessa cosa accade per le norme preventive del codice della strada dove vediamo, come strumento preventivo, la sospensione o la revoca della patente in caso di deficit di vario genere, vista, diabete, uso di sostanze e via dicendo.
Utilizzando l’esempio della patente di guida, analizziamo come interviene la norma preventiva e notiamo che lo sventurato autista, al quale hanno ritirato la patente è, di fatto, stato privato di un suo diritto (quello di guidare): questo perché le condizioni necessarie perche potesse esercitare quel suo diritto, erano tali da renderlo potenzialmente pericoloso per se stesso e per la collettività.
Faccio ancora notare che non è detto che per vedersi ritirare la patente (con il conseguente inserimento in un elenco di soggetti a rischio) il nostro sventurato autista abbia, per forza, dato prova della sua pericolosità (ovvero abbia avuto un incidente): è stato sufficiente possedere un deficit che lo rendesse potenzialmente pericoloso per la collettività.
In questo caso la norma preventiva funziona, è efficace, pur privando il nostro sventurato autista di un suo diritto, la norma è legittima, tiene conto della priorità (l’incolumità) e la valorizza correttamente.
Come nel caso del medico e dell’autista, troviamo lo stesso schema anche per quanto riguarda la tutela dei minori, certo ci sono delle varianti rispetto al caso del medico o dell’autista i quali si sono visti riconoscere una potenziale pericolosità tramite un test, esami, controlli e via dicendo.
Certo, per la pedofilia non si può rilevare la tendenza di un soggetto attraverso un esame o un test, in questo caso il dato si ottiene diversamente: a produrlo è un sistema informativo centralizzato, in sostanza un database sullo stile di quello dell’FBI o di quelli adottati in altri paesi, nel quale vengono immagazzinate, per essere rese disponibili in tempo reale alle forze dell’ordine, non solo le condanne, ma anche i procedimenti pendenti (quindi ancora privi di un giudizio) , le annotazioni fatte dalla p.s., per esempio durante un controllo, o dove c’è stata una segnalazione, con un rilievo tale, da rientrare nel medesimo meccanismo di allarme preventivo che segnala il medico o l’autista.
Nel 2006 il Governo stanziò un fondo per realizzare un database nazionale. Purtroppo non fu mai realizzato e, ancora oggi, è praticamente impossibile avere in tempo reale la disponibilità di un dato certo, o uno storico di eventuali precedenti, segnalazioni e procedimenti pendenti.
La prevenzione di primo livello purtroppo si esaurisce inevitabilmente qui. Senza l’elemento strutturale fondamentale, il sistema informativo centralizzato, comprenderete che le azioni preventive attuabili in un primo livello sono davvero molto limitate.
Come accennavo all’inizio dell’articolo, restando nella prevenzione di primo livello, sono fondamentali anche le campagne di consapevolezza, per i genitori ma anche per coloro che sono, in fondo, i primi a poter dare l’allarme, i bambini che, se messi in condizione di riconoscere un pericolo, possono difendersi chiedendo aiuto. Purtroppo anche questa risorsa al momento non è valorizzata in Italia.
Passiamo alla prevenzione di secondo livello che, come spiegavo in principio, non è meno importante di quella di primo: divido i due livelli perché lo scenario del secondo livello si configura quando oramai siamo in presenza di una vittima, ovvero quando la violenza è già stata commessa e intervengono meccanismi preventivi non più sulla base della potenziale pericolosità di un soggetto, ma sulla certezza della pericolosità di quel soggetto.
Qui lo scenario è apparentemente più semplice, abbiamo dei dati certi sui quali lavorare, il reato si è consumato e abbiamo a disposizione le condanne. Se avessimo il nostro bel database avremmo una maggiore possibilità di accesso e una consultazione certa ed immediata per tutte le forze di p.s., tuttavia attraverso i casellari, anche se non è proprio così immediato, le procure possono accedere al dato.
Tra le più importanti ed innovative convenzioni sottoscritte dal nostro paese c’è quella di Lanzarote, con la sua ratifica nel 2012, dietro alla quale il Governo ha dovuto successivamente implementate alcune importanti misure, come il raddoppio della prescrizione che da 10 passa a 20 anni con decorrenza a partire dal 18° anno di età, i protocolli che regolamentano l’audizione protetta della vittima, il certificato anti pedofilia ecc.
Tranne il certificato anti pedofilia, sono tutte implementazioni dalle quali il clero non è affatto esente, tuttavia nessuno ne contesta le violazioni, per esempio quelle subite dalla vittima in una sede processuale canonica, o durante un’indagine o una perizia medica avviata dalla chiesa, tutte violano palesemente, oltre ai protocolli introdotti da Lanzarote, anche le garanzie costituzionali in quanto la vittima, per esempio, non può essere assistita dal proprio avvocato, esattamente come accadde nel processo a Nuzzi e Fittipaldi.
Nel caso del certificato anti pedofilia invece, nell’applicazione il clero è stato esonerato per legge dall’esibirlo, grazie ad una sapiente mossa del legislatore che, per non discriminare nessuno, questa volta ha addirittura “strafatto”, esonerando l’intera categoria alla quale il clero appartiene, quella da sempre più a rischio: il volontariato (quindi allenatori, scout ecc… )
Nel certificato anti pedofilia scopriamo una grave falla, dico grave non solo perché esonera inspiegabilmente la categoria da sempre più a rischio, ma se provate a leggere con l’occhio di un pedofilo, vi accorgerete che paradossalmente indica il terreno fertile dove cacciare, dove non è necessario esibire il certificato.
L’introduzione del certificato anche per la categoria del volontariato al momento è fondamentale, da subito fattibile per i civili, per i sacerdoti invece sorgerebbe un altro problema legato questa volta al mancato obbligo della denuncia.
Il certificato anti pedofilia non è altro che una dichiarazione nella quale si certifica di non aver mai avuto precedenti in materia: il dato viene fornito dall’autorità giudiziaria sulla base dei precedenti. Il problema sorge perché la chiesa, essendo lasciata libera di insabbiare internamente il caso, e di omettere sistematicamente la denuncia alle autorità civili, anche se poi procede con un processo canonico, l’esito non potrà essere comunque nella disponibilità dall’autorità giudiziaria, di conseguenza il certificato non sarebbe attendibile.
Questa anomala esenzione per il volontariato dall’esibire il certificato anti pedofilia ha creato una falla davvero grave perché, a differenza del medico o dell’automobilista che possono riottenere i requisiti psicofisici e riabilitarsi, nel caso del pedofilo la riabilitazione non è fattibile: non stiamo parlando di una malattia che si può curare, parliamo di un grave disturbo della personalità, di un profilo che la comunità scientifica paragona a quello dei serial killer, parliamo di predatori, persone che, anche se monitorate e seguite farmacologicamente (cosa che in Italia non è prevista tranne in rari casi), non potranno mai più essere rimesse a contatto con i minori perché non in grado di gestire quell’istinto, persone potenzialmente pericolose.
Qui assistiamo ad un vero e proprio cortocircuito della norma preventiva di secondo livello che, anziché tener conto delle peculiarità del caso, per i civili, reindirizza il predatore verso il terreno di caccia. Stessa cosa per i sacerdoti ai quali permette la ricollocazione nelle parrocchie, luoghi quotidianamente frequentati da un alto numero minori, gli stessi dove probabilmente aveva già adescato e consumato l’abuso prima della condanna.
Il terzo livello invece riguarda la gli strumenti di soccorso per la vittima e quelli di controllo per il predatore ma si esaurisce sul nascere, non c’è nulla.
Anche questa è una grave carenza, il monitoraggio dei soggetti noti, ovvero coloro che hanno già subìto una condanna, garantirebbe per prima cosa gli interventi necessari per aiutarli sotto il profilo medico e, al tempo stesso, permetterebbe agli operatori di cogliere eventuali campanelli di allarme per poter intervenire, prevenendo un altro crimine.
Per le vittime la situazione è drammatica. Non esistono strutture pubbliche che le supportino nel recuperare il danno biologico derivante dagli abusi: stiamo parlando di persone che hanno subìto un grave sconvolgimento emotivo e che, se abbandonate a se stesse, impiegheranno anni per rielaborare quell’evento, chi più chi meno, condannati ad una qualità di vita penalizzante. L’unico indirizzo fornito dalla sanità pubblica è al momento il centro di igiene mentale che, però, è inadeguato alle necessità della vittima. A livello privato, con un notevole costo a carico delle vittime, vi sono dei centri specializzati per il trattamento del disturbo post-traumatico, ma non vi è una diffusione capillare di questi centri su tutto il territorio italiano.
In Italia esiste anche l’Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e della Pornografia minorile, un ufficio che dipende dal Dipartimento per le pari opportunità, dovrebbe promuovere iniziative di vario genere ma l’entità è tale che, probabilmente, avete appreso solo in questo momento l’esistenza dell’ufficio stesso.
Il quadro che emerge è forse un po’ meno rassicurante di quello che ci si aspettava, a fronte delle garanzie fornite dalla Costituzione e dalle varie Convenzioni, ora avete uno strumento in più grazie col quale potete valutare da soli quella che, in fondo, era la domanda iniziale “quale è il reale livello di tutela dei minori in Italia?”.
Voglio rubarvi ancora pochissimo tempo, se siete arrivati fino a qui… vorrei, dopo aver espresso le drammatiche criticità, essere costruttivo valutando anche le soluzioni che il Governo potrebbe attuare concretamente. A me è piaciuto molto quello che è accaduto in Svizzera, dove il Governo, senza dover mettere mano a Concordati o altro, nella sua piena autonomia e nel più ampio rispetto per la chiesa, ha deciso di fare una mossa molto semplice, tra le altre cose da sempre fortemente richiesta dalle associazioni: quella di togliere la prescrizione su questi reati.
Voi vi chiederete che cosa c’entra la prescrizione, bene questo è stato un fortissimo deterrente che ha cambiato notevolmente le cose.
In presenza della prescrizione, il reato decade superati i termini, quindi l’interesse che si produce al fine della propria impunità, è quello di insabbiare nella speranza di arrivare alla prescrizione. Tutto questo ulteriormente incentivato dal fatto che la vittima, molto probabilmente, non farà in tempo a denunciare entro i termini della prescrizione, perché tendenzialmente la maturazione del trauma è piuttosto lunga.
Senza la prescrizione, invece, anche se la vittima denuncia in età avanzata,  è quasi certo che prima o poi la denuncia ci sarà e l’autorità giudiziaria accerterà i fatti: e qui la reazione cambia. La chiesa, se pur continuerà a preferire la salvaguardia dell’immagine, sarà proprio in virtù di questa salvaguardia che troverà lo stimolo ad intervenire, per impedire che il crimine venga reiterato: non trasferirà più di parrocchia in parrocchia chi, questa volta, potrebbe costargli caro.
Questo è stato infatti il risultato che una banale modifica legislativa, non invasiva e di buonsenso, è riuscita a produrre. Nell’applicare la legge, il Governo si è anche curato di dare l’opportunità, a tutti i cittadini che avevano subito abusi in precedenza, di poter denunciare, questo ha permesso di raccogliere subito i primi frutti.
Infatti la chiesa, stimolata dal fatto che adesso per lei le prospettive si erano fortemente ridotte ovvero, “o tentiamo un accordo risarcitorio con la vittima” o, in alternativa, “attendiamo che sia un giudice a stabilire quanto dobbiamo risarcire”, ha tentato la via naturalmente più vantaggiosa proponendo accordi alle vittime.
Anche la Conferenza Episcopale si è mossa di conseguenza e, al contrario delle Linee guida, che non prevedono l’obbligo della denuncia e nessuna sanzione per coloro che si rendono complici, quelle svizzere sono un tantino diverse, sono collaborative con l’autorità giudiziaria e sanzionanti con gli insabbiatori.
Un vero miracolo, non c’è che dire.