PSp: no ai decreti applicativi se si vuole davvero abolire la 107

I PSP denunciano: con l’arrivo dei decreti applicativi della nuova riforma del sostegno, i docenti di sostegno saranno notevolmente ridotti perché vogliono togliere ai GLHO il potere di indicare le ore necessarie per gli alunni con disabilità e li vogliono attribuire non si sa bene a chi, forse al GIT

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PSp: no ai decreti applicativi se si vuole davvero abolire la 107

Il restroscena ora è chiaro: se i GLHO di tutta Italia hanno il potere di personalizzare i PEI che servono ad indicare anche le ore ritenute necessarie caso per caso, se le Sezioni Unite di Cassazione dicono che il PEI è insindacabile, il MIUR, tramite gli USR, deve dare i docenti di sostegno corrispondenti alle ore indicate nei PEI , garantendo però alle famiglie di potersi rivolgere a un giudice per avere il docente di sostegno, qualora non venga garantito per tutte le ore indicate nel PEI;

 

se il  MIUR toglie al GLHO questo potere per attribuirlo al GIT o altri,  le ore di sostegno le stabiliscono i nuovi organi preposti alla razionalizzazione dei tagli, le famiglie non possono più chiedere maggiori ore perchè gli tolgono lo strumento più importante il PEI, che nella loro previsione non dovrà indicare più le ore di sostegno,

( l’art. 7 ) quindi la riduzione degli organici di sostegno sarà IMPRESSIONANTE, nonostante gli alunni con disabilità aumentino ogni anno come risulta dai dati Istat .

Se c’è un fabbisogno di cattedre è proprio quello sul sostegno.

Quello che conta è la valenza del PEI e del GLHO nell’indicare le ore che costringe oggi il MIUR ad assegnare quelle ore, quei docenti necessari a coprirli e se non lo fa, la famiglia può andare da un giudice e chiederle ed il MIUR sarà costretto a darli con la forza.

Dopo l’analisi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 contenente le

“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita’, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU n.112 del 16-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 23 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017”

Abbiamo rilevato le seguenti incongruenze.

Il contenuto della delega legislativa.

 

Il comma 181 della Legge 107 del 2015 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 legge 1997 n. 59, nonché dei seguenti:

  1. c) Promozione dell’inclusione scolastica degli alunni studenti con disabilità riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione:

 

Richiamiamo solo i capitoli ove riteniamo esorbitante la delega:

  1. individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

 

  1. Revisione delle modalità di certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 legge 1992 n. 104 e legge 201° n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;

 

 

  1. Revisione e razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione.

L’oggetto principale della legge 107 del 2015, per quel che concerne gli alunni con disabilità, è indiscutibilmente la garanzia del diritto allo studio (art.1 comma1); la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione; nonché il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio – educativi del territorio e delle associazioni di settore ( lettera l art. 1 comma 1).

 

Ebbene se l’oggetto della legge delega è quello sopra citato e se i principi e i criteri direttivi sono quelli sopra indicati, allora occorre valutare se il legislatore delegante si è attenuto all’oggetto della delega o l’ ha esorbitato e se ha rispettato i principi e i criteri direttivi.

 

I PSP ritengono che vi sia stata un’evidentissima violazione dell’oggetto della delega.

 

Chi propone, indicandole specificatamente le ore necessarie di sostegno,                         per gli alunni con disabilità?

 

In base alla normativa attuale, grazie all’art. 10 comma 5 del D.L. 2019 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122, (normativa introdotta dopo l’intervento della Corte Cost. sentenza        n. 80 del 2010), il gruppo pluridisciplinare di cui all’art. 12, comma 4 legge 1992, n. 104      ( GLHO), in sede di formulazione del PEI “ elabora proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione”.

Tale modalità operativa, imposta da una norma di legge, garantisce certezza del diritto soggettivo e la necessaria personalizzazione del PEI  ai bisogni dell’alunno/a.

 

Certezza del diritto e soggettività che invece scompaiono del tutto nel testo del Dlgs 66 del 2017, atteso che l’art. 18 comma 1 lettera a) prevede l’abrogazione del terzo e del quinto periodo del comma 5 dell’art. 10 Dl. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122,   ( di fatto neutralizzando i poteri del GLHO, ),senza che un altrettanto specifico potere sia attribuito ad altri organi.

 

Si tratta di una questione fondamentale non solo sotto il profilo concreto dell’effettiva garanzia del diritto allo studio, all’istruzione e all’inclusione scolastica.

L’assenza di una disposizione normativa specifica si traduce in un’ evidente illegittimità costituzionale del testo, perché ciò determina un travalicamento palese sia dell’oggetto della delega, sia dei principi e criteri direttivi che non hanno neppure previsto un’ ipotesi di tal genere, né può ritenersi che il potere delegante del governo possa estendersi fino al punto di ledere irrimediabilmente i diritti costituzionali degli alunni con disabilità.

 

Ora, nessuno dei criteri o dei principi direttivi, per non parlare dell’oggetto della delega, contenuti nella lettera c) del comma 181 L. 107 del 2015, fa riferimento alcuno alla possibilità per il legislatore delegante di intervenire normativamente sulla possibilità

di neutralizzare il potere del GLHO nell’ambito della redazione del PEI, un potere giuridico sostanziale attribuitogli per legge, quale è quello di indicare le ore necessarie ed effettive di sostegno che ogni singolo alunno/a ha diritto a usufruire seconda la necessaria personalizzazione caso per caso, che solo quello specifico organo che conosce la storia e la vita dell’alunno/a è in grado di realizzare!

 

PROPOSTE DEI PSP

 

In ordine a quanto sopra esposto i PSP propongono di adottare due soluzioni:

  • La prima soluzione è quella che noi riteniamo la via maestra, la principale e ottimale, non adottare i decreti attuativi operando un rinvio degli stessi per un maggiore e opportuno approfondimento che nei 18 mesi per l’adozione dello schema del DLGS 66/ 2017, il Governo precedente non ha inteso fare, in quanto la riforma così come è stata congegnata contiene degli evidenti profili d’illegittimità costituzionale del decreto legislativo rispetto alla legge delega; e de plano d’illegittimità a sua volta dei decreti attuativi per l’insanabilità delle lacune normative del dlgs 66/2017.

 

Predisporre da subito il Governo e per esso il Ministro un nuovo testo correttivo, alla luce dell’art. 1 comma 184 della legge 107/ 2015, che sani le distorsioni e le lacune più evidenti, in quanto riteniamo non sia interesse di nessuno licenziare testi che rischierebbero di essere dichiarati illegittimi alla prima applicazione concreta, ovvero che rischierebbero eccezioni di incostituzionalità sollevate nelle sedi competenti.

 

Attraverso l’intervento normativo correttivo prevedere la modifica dell’art. 18 dlgs 66 del 2017 “abrogazione e coordinamenti” disponendo la non abrogazione dell’art. 10. Comma 5 D.L. 2010 n. 78, conv. in legge 2010 n. 122 e la modifica dell’art. 7 del Dlgs 66 del 2017  “ Piano Educativo individualizzato”, attribuendo e/o ribadendo in capo GLHO i medesimi compiti e poteri oggi riconosciuti dalla norma sopra citata.

 

La detta correzione si rende imprescindibile, in quanto il potere oggi attribuito al GLHO, non è fine a se stesso, ma è finalizzato a rendere effettivo il diritto all’istruzione e allo studio dell’alunno con disabilità, la persona al centro di ogni valutazione e portatore di diritti soggettivi fondamentali tutelati al massimo livello di copertura costituzionale.Pertanto, la neutralizzazione dei compiti essenziali attribuiti al detto organo incide in modo rilevantissimo sul diritto costituzionale allo studio e all’istruzione, in quanto priva l’alunno/a con disabilità dello strumento principale di personalizzazione e soggettività del suo diritto e quindi della sua tutela.

 

Tale operazione è manifestamente illegittima, non è possibile operarla, qualunque siano le ragioni che impongono la soppressione dei poteri del GLHO nell’ambito della redazione del PEI e con specifico riferimento all’ indicazione nel PEI delle ore di sostegno necessarie, quand’anche fossero, come temiamo, ragioni di carattere finanziario, si andrebbero a scontrare con i limiti invalicabili che i diritti fondamentali impongono al legislatore, come ha più volte ha ribadito la Corte Costituzionale dichiarando che:  “i diritti sociali sono diritti fondamentali; l’art. 38 è norma vincolante per il legislatore; un diritto fondamentale costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità del legislatore che è tenuto a renderlo effettivo, affinchè la sua affermazione non si traduca una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale (Cost. n. 80/2010 e 2016/275).

Chiediamo al Ministro Bussetti di fermarsi prima che sia troppo tardi.  Seguire la strada già tracciata dal Pd è una follia nonché una contraddizione palese con la promessa di abrogare la Legge 107 del 2015 . I decreti attuativi si possono e si devono fermare

 

 

 

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